LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 43

Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 1
 
Per alleviare gli oneri degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi realizzati dagli IACP, da cooperative divise ed indivise e da imprese già ammessi ai mutui agevolati programmati con il terzo biennio anticipato della legge 5 agosto 1978, n. 457, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo una tantum integrativo sulla spesa degli investimenti programmati, fino all' importo di lire 4 milioni per alloggio.
Ai fini della concessione del contributo di cui al comma precedente gli IACP, le cooperative e le imprese devono presentare alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata da apposito certificato comunale attestante la data di ultimazione dei lavori o lo stato di avanzamento degli stessi.