LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 43

Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 7
 
Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 4, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 1.500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 5251 del precitato stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Sul precitato capitolo 8395 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.