LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 43

Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 6
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 3 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984/1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8418 con la denominazione: << Contributi integrativi una tantum a favore delle cooperative ammesse a contributo ai sensi del terzo comma dell' art. 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Sul precitato capitolo 8418 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.