LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 agosto 1984, n. 43

Integrazione di contributi per programmi di edilizia convenzionata.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/08/1984
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 5
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 3.200 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 - a decorrere dall' anno 1985 - viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8417 con la denominazione: << Contributi integrativi una tantum a favore degli IACP, di cooperative e di imprese - già ammessi ai mutui agevolati programmati della legge n. 457/1978 - sulla spesa degli investimenti programmati >> e con lo stanziamento di lire 3.200 milioni per l' anno 1985.
Al predetto onere di lire 3.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 (Rubrica n. 3 - Partita n. 17 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).