LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 11
 Acquisto obbligazioni Istituto di medio credito
per le piccole e medie industrie
Ad integrazione di quanto previsto dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 67, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare ulteriori obbligazioni dell' Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 12.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
Le modalità dell' operazione saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 12.500 milioni fa carico al capitolo 6816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 12
 Contributi sugli interessi
per stabilimenti ed attrezzature industriali
Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 13
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese industriali
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 3.000 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 14
 Contributi in conto interessi
per le zone industriali
Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 7829 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 15
 Contributi a favore dei Consorzi garanzia fidi
fra le piccole imprese industriali
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, un contributo di lire 2 miliardi a favore dei << fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione.
Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 16
 Depurazione e smaltimento sostanze
utilizzate nel ciclo produttivo
Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 17
 Studi e ricerche
diretti allo sviluppo economico
Per le finalità previste dall' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 13 agosto 1974, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 2651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per le finalità previste dalla legge regionale 18 agosto 1971, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.