LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 41
 Rete di metanizzazione
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, sono autorizzati, nell' anno 1984, un limite d' impegno di lire 500 milioni e, in ciascuno degli anni 1985 e 1986, un limite d' impegno di lire 750 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:
- anno 1984 lire 500 milioni - anno 1985 lire 1.250 milioni - anno dal 1986 al 1993 lire 2.000 milioni - anno 1994 lire 1.500 milioni - anno 1995 lire 750 milioni

L' onere di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.