LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 30
 Strutture ricettive turistiche
Ripristino limiti d' impegno
Il limite d' impegno di lire 850 milioni autorizzato con l' articolo 15 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, viene ridotto di lire 400 milioni a decorrere dall' anno 1984.
Le annualità relative vengono ridotte di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1991.
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 10 bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1984, un limite di impegno di lire 400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993.
L' onere di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 6573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.