LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
ED ASSISTENZIALE
Art. 53
 Revisione prezzi relativa a spese
di edilizia ospedaliera
Per le finalità previste dalla legge regionale 21 novembre 1983, n. 81, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1984 e di lire 6.500 milioni per l' anno 1985.
Il predetto onere di lire 10 miliardi fa carico al capitolo 7626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 54
 Deistituzionalizzazione
dei lungodegenti psichiatrici
La lettera b) dell' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72 viene sostituita con la seguente lettera: << b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con i fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni annue che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a tal fine >>.
Per le finalità di cui alla lettera b) dell' articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, così come sostituita con il precedente comma, è autorizzata l' ulteriore spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo 2530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene riportato nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.
Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 7624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 55
 Centri diurni per anziani
Per la concessione dei contributi in conto capitale, previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8483 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dal primo e dal secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 83 è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 57
 Personale adibito a funzioni socio - assistenziali
Per le finalità di cui all' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 750 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.250 milioni fa carico al capitolo 3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.