LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL' ABITAZIONE
Art. 31
 Interventi a favore degli sfrattati
Per le finalità previste dall' articolo 99 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 32
 Piani di edilizia economica e popolare
Il limite di impegno lire 1.100 milioni, autorizzato con l' art. 143 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, viene revocato a decorrere dall' anno 1984.
Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1984 al 2001, vengono revocate.
Per le finalità previste dall' articolo 78 della predetta legge regionale 1 settembre 1972, n. 75, è autorizzato nell' anno 1984, il limite d' impegno di lire 1.400 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 4.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 33
 Edilizia convenzionata
Il limite d' impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato con l' articolo 146 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, viene ridotto di lire 4.500 milioni a decorrere dall' anno 1984.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2001.
Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della predetta legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1984, il limite d' impegno di lire 7.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 21 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 34
 Integrazione programmi cooperative edilizie
Per le finalità previste dall' articolo 137 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1984.
Il predetto onere fa carico al capitolo 8455 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 35
 Edilizia agevolata
Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 8 miliardi.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 24 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 36
 Edilizia rurale
Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
Art. 37
 Adeguamento contributi pluriennali
per l' edilizia residenziale
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, ed al solo fine di consentire l' abbattimento degli oneri a carico dei mutuatari fino alla misura indicata all' ultimo comma del medesimo articolo, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 800 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2008.
L' onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.
In deroga all' articolo 129 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, l' utilizzazione del limite d' impegno autorizzato con il primo comma del presente articolo avviene secondo la disciplina vigente anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 medesima.
Nel caso in cui all' atto del provvedimento di concessione del contributo a valere sul limite previsto dal primo comma del presente articolo siano già intervenuti i contratti di compravendita degli alloggi, la concessione e contestuale liquidazione del contributo medesimo potrà avvenire anche direttamente in favore degli acquirenti per il tramite dell' Istituto di Credito mutuante, contestualmente al provvedimento previsto dall' articolo 120 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 38
 Centri storici
Ai sensi del secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8406 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.
Ai sensi del citato secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.