LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 6
 Contributi ai bachicoltori
Per le finalità di cui all' articolo 2 della legge regionale 1 giugno 1966, n. 8, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 25 settembre 1981, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 75 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1984, di lire 25 milioni per l' anno 1985 e di lire 30 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.