LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  30/01/1984
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 52
 Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all' Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste, istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73, e successive modificazioni ed integrazioni, un finanziamento straordinario di lire 1 miliardo nell' anno 1984, per le finalità dell' articolo 5, III comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62.
Il predetto onere di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 7089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.