Art. 3
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984/1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo I, Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria IV il capitolo 3349 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali in attuazione al disposto dell'
articolo 14 della legge n. 828/1982 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Sul medesimo capitolo 3349 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.