LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO V
 Conferimenti e dotazioni finanziarie
ad enti ed organismi di sviluppo economico
Art. 24
 
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE -, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma complessiva, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, per gli anni 1984-1986, ripartiti in ragione di lire 20 miliardi per l' anno 1984, lire 15 miliardi per l' anno 1985 e lire 10 miliardi per l' anno 1986.
Art. 25
 
I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il Consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi, di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi << fondi rischi >>, anche per la garanzia di operazioni a medio termine.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 26
 
Per le finalità previste dalla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come integrata con il precedente articolo 25, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi, di cui all' articolo 1 della medesima legge regionale, un finanziamento complessivo di lire 4 miliardi.
Art. 27
 
Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a medio termine delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, iscritti nel registro regionale delle cooperative, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell' anno 1984 e lire 500 milioni nell' anno 1985, per la costituzione di un fondo rischi specificatamente destinato alla garanzia di operazioni a medio termine.
Nell' articolo 41 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, ultimo comma, sono soppresse le seguenti parole: << di cui 1.000 milioni per le finalità dell' articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66. >>
Art. 28
 
Allo scopo di coordinare e uniformare l' attività dei Consorzi di garanzia fidi relativamente ai conferimenti di fondi effettuati dalla Amministrazione regionale, l' Assessore regionale alle finanze, di concerto con gli Assessori regionali all' industria e all' artigianato, al commercio e alla cooperazione, provvederà a dare opportune indicazioni e direttive per la concessione delle garanzie e per la gestione dei fondi rischi da parte dei Consorzi medesimi.
Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
Art. 29
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un finanziamento straordinario di lire 4 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.
Per le finalità previste dal primo comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984 e di ulteriori 2 miliardi per l' anno 1985.
Al finanziamento straordinario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall' articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51.
Art. 30
 
Per gli oneri previsti dal precedente articolo 24, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6814 con la denominazione: << Conferimento a favore del " FRIE " per la promozione di iniziative economiche >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 45 miliardi, suddivisi in ragione di lire 20 miliardi per l' anno 1984, lire 15 miliardi per l' anno 1985 e lire 10 miliardi per l' anno 1986.
Al predetto onere di lire 45 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984 (Rubrica n. 3 - Partita n. 10 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
Sul precitato capitolo 6814 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 20 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 31
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 26 è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 4 miliardi per l' anno 1984.
Il predetto onere di lire 4 miliardi fa carico al capitolo 7872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984.
Sul precitato capitolo 7872 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> - del precitato stato di previsione.
Art. 32
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 27, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984, e lire 500 milioni per l' anno 1985.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 8 - Categoria XI - è istituito il capitolo 8126 con la denominazione: << Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per la costituzione di un fondo rischi destinato alla garanzia di operazioni a medio termine >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 500 milioni per l' anno 1985, cui si provvede:
- per lire 500 milioni, relativi all' anno 1984, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale, iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 28 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). - per lire 500 milioni, relativi all' anno 1984, mediante utilizzo, ai sensi dell' articolo 9 della legge 20 gennaio 1982, n. 10, della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983, con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984;
- per le restanti lire 500 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986. Sul precitato capitolo 8126 viene iscritto, altresì, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.

Art. 33
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 29 fanno carico al capitolo 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 4 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984-1985, cui si fa fronte:
- per lire 2 miliardi, relativi all' anno 1984, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984;
- per le restanti lire 2 miliardi mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.