LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO II
 Interventi per il consolidamento finanziario delle imprese
industriali (art. 23, lettera a), LR 70/ 83)
Art. 3
 
Per il conseguimento dell' obiettivo del rafforzamento della struttura industriale del Friuli - Venezia Giulia, di cui all' articolo 23 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con le modalità previste dal presente Capo, operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali con priorità per quelle coordinate con programmi di ristrutturazione produttiva e/o con operazioni di ricapitalizzazione delle imprese medesime.
Art. 4
 
Ai fini del presente Capo si intendono per operazioni di consolidamento finanziario quelle dirette a realizzare un corretto equilibrio finanziario delle imprese mediante la conversione della situazione debitoria a breve termine, in essere alla data del 30 novembre 1983, in debito consolidato a medio termine, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.
Tali operazioni saranno ammesse ai benefici del presente Capo fino alla misura massima del 50% dell' ammontare della situazione debitoria da convertire e comunque per un importo non superiore a 2 miliardi di lire.
Art. 5
 
Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale si avvale della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA SpA >> e dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, secondo le modalità indicate nel presente Capo.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e all' artigianato, sentita la competente Commissione del Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui all' articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, definisce i criteri direttivi per l' attuazione degli interventi previsti dal presente Capo e determina le modalità di coordinamento fra gli interventi straordinari ivi previsti e quelli ordinari previsti da altre leggi regionali.
Le provvidenze relative al consolidamento finanziario di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con gli interventi straordinari in atto previsti dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.
Art. 6
 
La misura delle agevolazioni creditizie da applicarsi alle operazioni verrà fissata dalla Giunta regionale e non potrà essere comunque inferiore al 40% del tasso di riferimento fissato con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di credito industriale agevolato.
I finanziamenti dovranno essere assistiti da idonee garanzie e, ove necessario, da fidejussione personale dei soci amministratori nonché di altri soci.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera l), L. R. 10/2012
Art. 8
 
Per le finalità di cui al presente Capo, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia fino ad un ammontare di lire 29.500 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che sarà autorizzato dalla Banca d' Italia.
L' Assessore alle finanze, di concerto con l' Assessore all' industria e all' artigianato, è autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, a stipulare con l' Istituto di Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia apposita convenzione per l' attuazione di quanto previsto al precedente comma.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 73, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
Art. 9
 
Le domande di intervento, corredate da un piano aziendale di riassetto finanziario e dall' eventuale programma di ristrutturazione produttiva e/o di ricapitalizzazione, saranno presentate, tramite la << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA SpA >> o l' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, unitamente al giudizio motivato di affidabilità della operazione.
Sulle domande medesime, per iniziativa dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, il Comitato interassessorile per l' economia di cui all' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, esprimerà il parere di conformità alle direttive di cui al precedente articolo 5.
Art. 10
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 35.000 milioni per interventi da attuare secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 16 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10 miliardi per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 9 miliardi per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, vengono istituiti, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:
- il capitolo 6845 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 16 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6845 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- il capitolo 6846 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10 miliardi, suddiviso in ragione di lire 8 miliardi per l' anno 1984 e di lire 2 miliardi per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6846 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- il capitolo 6847 con la denominazione: << Sottoscrizione di nuove azioni della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> per operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali ubicate nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 9 miliardi, per l' anno 1984, cui si fa fronte:
- mediante prelevamento di lire 5 miliardi dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 4 miliardi mediante storno dal capitolo 6838 del precitato stato di previsione.

Sul precitato capitolo 6847 viene, altresì, scritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 9 miliardi, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.
Art. 11
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva, in termini di competenza, di lire 29.500 milioni, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 11.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 8.500 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
c) lire 10.000 milioni per interventi da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986 e del bilancio per l' anno 1984, vengono istituiti, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - i seguenti capitoli:
- il capitolo 6848 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 11.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1984 e di lire 6.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6848 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- il capitolo 6849 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.500 milioni per l' anno 1984, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 3 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6849 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 8.500 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione;
- il capitolo 6850 con la denominazione: << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il sostegno di operazioni di consolidamento finanziario delle imprese industriali nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - Fondi regionali - >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, cui si fa fronte per lire 5.000 milioni relativi all' anno 1984, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984, e per le restanti lire 5.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi). Sul precitato capitolo 6850 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 5.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 del precitato stato di previsione.