LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
Le domande di intervento, corredate da un piano aziendale di riassetto finanziario e dall' eventuale programma di ristrutturazione produttiva e/o di ricapitalizzazione, saranno presentate, tramite la << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA SpA >> o l' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato, unitamente al giudizio motivato di affidabilità della operazione.
Sulle domande medesime, per iniziativa dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, il Comitato interassessorile per l' economia di cui all' articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12, esprimerà il parere di conformità alle direttive di cui al precedente articolo 5.