LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
Per l' attuazione degli interventi di cui al precedente articolo 3, l' Amministrazione regionale si avvale della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - FRIULIA SpA >> e dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, secondo le modalità indicate nel presente Capo.
La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria e all' artigianato, sentita la competente Commissione del Comitato consultivo per l' impiego delle risorse finanziarie di cui all' articolo 20 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, definisce i criteri direttivi per l' attuazione degli interventi previsti dal presente Capo e determina le modalità di coordinamento fra gli interventi straordinari ivi previsti e quelli ordinari previsti da altre leggi regionali.
Le provvidenze relative al consolidamento finanziario di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con gli interventi straordinari in atto previsti dall' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22.