LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 49
 
I contributi di cui all' articolo 48, lettera a), possono essere concessi ad enti locali e loro consorzi, a Comunità montane, ad imprese singole o associate comprese le cooperative ed a società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi e Comunità montane, nelle seguenti misure:
a) agli enti locali, loro consorzi e Comunità montane in misura non superiore al 50% della spesa ammissibile;
b) alle imprese singole o associate in misura non superiore al 35% della spesa ammissibile;
c) alle società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti locali, loro consorzi, Comunità montane ed alle cooperative autorizzate a produrre, trasportare e distribuire energia elettrica, in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.

Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 12, comma 2, L. R. 35/1987