LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 36
La misura dei contributi di cui all' articolo 34 non potrà essere superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile; tale misura è elevata al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le operazioni indicate alla lettera c) del citato articolo 34 relativamente alle iniziative di promozione commerciale all' estero.
L' erogazione dei contributi predetti può aver luogo mediante anticipazioni nella misura massima del 60% del loro ammontare. L'erogazione a saldo ha luogo a presentazione del rendiconto delle spese sostenute nel termine previsto dal decreto di concessione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 18/1987
2 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.