LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 35
 
I criteri per l' attuazione degli interventi di cui al presente Capo ed in particolare quelli per la determinazione delle spese ammissibili a contributo, fermo restando quanto stabilito all' articolo seguente, sono fissati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 37.
Le domande di contributo, corredate dalla necessaria documentazione, sono annualmente presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.