LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 33
 
Gli oneri previsti dal precedente articolo 29 fanno carico al capitolo 7873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984, il cui stanziamento viene elevato, in termini di competenza, di lire 4 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1984-1985, cui si fa fronte:
- per lire 2 miliardi, relativi all' anno 1984, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1983 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1983, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1716 dell' 11 aprile 1984;
- per le restanti lire 2 miliardi mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.