LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 29
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' ESA un finanziamento straordinario di lire 4 miliardi per le finalità di cui al terzo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, introdotto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17 e modificato dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52.
Per le finalità previste dal primo comma è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l' anno 1984 e di ulteriori 2 miliardi per l' anno 1985.
Al finanziamento straordinario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, così come modificato dall' articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51.