LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 23
 
Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1985 per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984- 1986, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1985, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 7 - Partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).