LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 20
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - è istituito, con decorrenza dall' anno 1985, il capitolo 7928 con la denominazione: << Contributi 'una tantum' per l' attuazione di programmi di ammodernamento e ristrutturazione delle imprese industriali esistenti nell' ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.