Art. 15
Per le imprese industriali, alla concessione dei contributi si provvede, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Direttore regionale dell' industria e dell' artigianato, previa consultazione del Comitato tecnico consultivo, di cui all'
articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contributo è erogato sulla base del rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall' impresa richiedente e alle risultanze dei controlli eseguiti a cura della Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato.
Non sono ammesse a contributo le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 49, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4Comma 2 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.