LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 13
 
A fronte di programmi di ammodernamento e di ristrutturazione delle imprese industriali esistenti alla data del 31 dicembre 1983, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nell' ambito della Bassa Friulana e del Sanvitese, possono essere delimitate zone, comprendenti il territorio di uno o più Comuni o anche parte del territorio di un Comune, nelle quali l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile, per l' attuazione dei programmi suddetti.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale in misura non superiore al 10% della spesa ammissibile anche per l' attuazione di programmi consistenti nella realizzazione di nuovi stabilimenti, purché i programmi non abbiano avuto inizio in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero finalizzati ad acquistare, ristrutturare, trasformare o riconvertire stabilimenti che hanno cessato la precedente attività, nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma.
Note:
1Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 18/1987
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991