Art. 12
Per le finalità di cui all'
articolo 26 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> in conto capitale alle imprese dei settori industriale ed artigianale, che attuano investimenti diretti a realizzare nuovi stabilimenti, tecnicamente organizzati, ovvero ad ampliare, ristrutturare, riconvertire quelli esistenti, purché i relativi piani aziendali si basino su interventi significativi per innovazione tecnologica concernenti i processi di produzione ed i prodotti, nelle seguenti aree del territorio regionale:
1) nei territori montani;
2) nelle province di Trieste e di Gorizia;
3) nelle zone industriali dell' Aussa - Corno e di S. Vito al Tagliamento.
Gli stessi contributi possono essere concessi ad imprese dei settori suindicati anche per l' acquisto, nelle aree predette, di stabilimenti che abbiano cessato l' attività e per le operazioni di loro ristrutturazione, trasformazione o riconversione produttiva, purché si introducano significative innovazioni tecnologiche, concernenti processi di produzione ed i prodotti.
Ai contributi previsti dal presente articolo sono ammesse anche le spese per l' acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature nuove e tecnologicamente avanzate; nel caso di costruzione o di acquisto di stabilimenti da destinarsi ad attività produttive viene compreso l' onere per le aree.
I contributi sono concessi sulla spesa relativa agli investimenti precedentemente indicati ed in misura non superiore al 20% della spesa ritenuta ammissibile.
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere i contributi di cui al presente articolo alle imprese artigiane, alle cooperative artigiane ed ai consorzi fra imprese artigiane che attuano investimenti, anche limitati alla costruzione, all' acquisto, all' ampliamento e all' ammodernamento di laboratori artigiani e all' acquisto delle relative aree, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature necessarie all' attività artigiana.
Note:
1Terzo comma interpretato da art. 7, primo comma, L. R. 25/1985
2Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 1, primo comma, L. R. 48/1985
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 48/1985
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, L. R. 48/1985
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 48/1985
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 1, L. R. 12/1991
7Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
8Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 4, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
9Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78, comma 7, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10Integrata la disciplina del sesto comma da art. 78 bis, comma 1, L. R. 4/1992
11Integrata la disciplina del sesto comma da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
12 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.