LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 34
Al fine di promuovere l' adeguamento delle imprese industriali ed artigianali all' evoluzione dei mercati e delle nuove tecnologie, la Regione interviene a sostegno di strutture consortili e/o società, che abbiano come finalità la fornitura dei seguenti servizi:
a) trasferimento di nuove tecnologie;
b) assistenza tecnica, organizzativa e gestionale;
c) assistenza per la commercializzazione dei prodotti.

A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti di cui al precedente comma di livello regionale e di scala adeguata ad affrontare prioritariamente le esigenze di razionalizzazione e rafforzamento dei settori dell' industria siderurgica e tessile, nonché dell' apparato industriale ed artigianale nei comparti del legno e dei coltellinai.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 18/1987
2 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.