LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 27
 
Al fine di sopperire alle esigenze del finanziamento a medio termine delle cooperative di consumo, di produzione e lavoro e loro consorzi, iscritti nel registro regionale delle cooperative, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio regionale di garanzia fidi di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, un finanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni nell' anno 1984 e lire 500 milioni nell' anno 1985, per la costituzione di un fondo rischi specificatamente destinato alla garanzia di operazioni a medio termine.
Nell' articolo 41 della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, ultimo comma, sono soppresse le seguenti parole: << di cui 1.000 milioni per le finalità dell' articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66. >>