LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 25
 
I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, e i Consorzi provinciali di garanzia fidi tra le imprese commerciali, cooperative di consumo e loro consorzi e gruppi volontari d' acquisto collettivo tra dettaglianti della regione, di cui all' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, nonché il Consorzio regionale garanzia fidi tra le cooperative di consumo, produzione e lavoro e loro Consorzi, di cui all' articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi << fondi rischi >>, anche per la garanzia di operazioni a medio termine.
Note:
1Parole soppresse al primo comma da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.