LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 1984, n. 30

Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/1984
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
420.01 - Opere pubbliche
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 14
 
Le domande di contributi debbono essere presentate alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato per le iniziative riguardanti le imprese industriali e all' ESA per le iniziative riguardanti le imprese artigiane, le cooperative artigianali e i Consorzi fra imprese artigiane.
L' ESA trasmette le domande alla Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato unitamente al suo giudizio motivato di affidabilità dell' operazione.
Alla domanda vanno uniti il preventivo di spesa ed una relazione illustrativa della rilevanza, delle dimensioni e delle innovazioni tecnologiche del nuovo insediamento, ovvero del piano di ristrutturazione, di trasformazione o di riconversione dello stabilimento che ha cessato la precedente attività, ovvero del piano di ampliamento, di ristrutturazione e di riconversione, nonché degli effetti economici, sociali ed occupazionali che l' investimento è in grado di determinare nel territorio di riferimento e infine di ogni altro elemento di valutazione atto a dimostrare l' interesse economico - produttivo dell' iniziativa.
Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.