LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 9
 
La ricostruzione a termini delle vigenti leggi regionali o statali dei fabbricati rurali e degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli danneggiati dall' evento calamitoso del settembre 1983 nell' Alta Carnia potrà essere effettuata - qualora per ragioni connesse all' evento calamitoso non fosse possibile nell' area su cui insistevano - su area diversa, purché ricadente nel medesimo comune od in comune contermine ed appartenente ai medesimi proprietari.
Parimenti le opere infrastrutturali, quali strade interpoderali o vicinali, elettrodotti ed acquedotti rurali, potranno essere ripristinate ricostruendone parte su aree diverse da quelle sulle quali originariamente insistevano.