Art. 14
Alle imprese del settore artigianale, che abbiano subito danni a causa dell' eccezionale evento calamitoso verificatosi l' 11 ottobre 1983 e che siano situate nel territorio conseguentemente delimitato ai sensi della
legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e che non siano ricorse ai benefici disposti dall' articolo 20 della legge medesima, come modificata ed integrata con la presente legge, si applicano le provvidenze previste dall'
articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49.
A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane, a partire dall' esercizio finanziario 1984, un contributo annuale di lire 500 milioni per un periodo di 10 anni.
Le modalità di conferimento dei contributi di cui al precedente comma saranno stabilite mediante apposita convenzione da stipularsi tra l' Amministrazione regionale e la suddetta Cassa per il Credito alle imprese artigiane.
Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1984, un limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1993.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7910 con la denominazione: << Contributi annui costanti alla Cassa per il Credito alle imprese artigiane per gli interventi previsti dall'
articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985.
Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.