LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

CAPO I
 Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68
Art. 1
 
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è inserito il Capo I bis, nonché gli articoli 7 bis e 7 ter, come segue:
<< CAPO I bis
 Disposizioni comuni per le opere di prevenzione
e pronto soccorso per calamità naturali
Art. 7 bis
 
L' Assessore regionale ai lavori pubblici, ovvero l' Assessore regionale alle foreste, dà immediata comunicazione alla Giunta regionale degli interventi di pronto soccorso assunti ai sensi del precedente articolo 3, nonché degli interventi di prevenzione assunti ai sensi del precedente articolo 5, per la deliberazione di ratifica da adottarsi nella prima riunione della Giunta regionale successiva alla comunicazione stessa.
Qualora i provvedimenti adottati dall' Assessore, ai sensi del precedente comma, non siano ratificati dalla Giunta regionale, saranno applicate le disposizioni dell' articolo 72 del Regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
Art. 7 ter
 
I lavori previsti dai precedenti articoli 2 e 4 possono essere affidati in concessione alle Amministrazioni provinciali e comunali, alle Comunità montane nonché ai Consorzi di bonifica e ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana di cui al Capo III della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso i relativi progetti ovvero le perizie sommarie di spesa sono redatte dall' Ente concessionario ed approvate, rispettivamente, dal Direttore regionale dei lavori pubblici oppure dal Direttore regionale delle foreste. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 34, L. R. 4/1999
Art. 5
 
In deroga al termine indicato al secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici relative agli interventi straordinari di cui al titolo IV della legge regionale citata, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR 7 gennaio 1983, n. 04/Pres., dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.