LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
In deroga al termine indicato al secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, le richieste dei benefici relative agli interventi straordinari di cui al titolo IV della legge regionale citata, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche, come riconosciute e verificatesi negli ambiti territoriali delimitati con DPGR 7 gennaio 1983, n. 04/Pres., dovranno pervenire alla competente Direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.