LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 19
 
Il limite d' impegno di lire 100 milioni, autorizzato per l' esercizio 1982 per il settore dell' industria e dell' artigianato con l' articolo 33, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, viene ridotto di lire 95 milioni a decorrere dall' esercizio 1984.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1984 al 1991.
I limiti d' impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e di lire 5 milioni per il settore del turismo, autorizzati per l' esercizio 1982 con il già citato articolo 33, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, vengono revocati a decorrere dall' esercizio 1984.
Le annualità relative ai predetti limiti, autorizzate per gli anni dal 1984 al 1991, vengono revocate.
Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della presente legge, sono autorizzati, nell' esercizio 1984, un limite di impegno di lire 95 milioni per il settore dell' industria e dell' artigianato, un limite di impegno di lire 150 milioni per il settore del commercio ed un limite di impegno di lire 30 milioni per il settore del turismo.
Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:
- per il settore dell' industria e dell' artigianato, di lire 95 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;
- per il settore del commercio, di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993;
- per il settore del turismo, di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1984 al 1993.

L' onere complessivo di lire 190 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore dell' industria e dell' artigianato per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 7867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento - in relazione al disposto di cui al precedente primo comma - presenta sufficiente disponibilità.
L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del commercio per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8113 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato - in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma - di lire 210 milioni.
L' onere complessivo di lire 60 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per il settore del turismo per gli esercizi 1984 e 1985, fa carico al capitolo 8634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato - in relazione al disposto di cui al precedente terzo comma - di lire 50 milioni.
Le annualità relative ai predetti limiti autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.