LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 18
 
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, è istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7908 con la denominazione: << Contributo straordinario ai Consorzi Garanzia Fidi tra le piccole imprese industriali delle province di Udine e Gorizia per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1984.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 16 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985, a decorrere dall' esercizio 1984, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 7909 con la denominazione: << Finanziamento straordinario all' ESA per operazioni di credito d' esercizio a breve termine di cui al punto 1, terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l' esercizio 1984.