LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 16
 
Al fine di sopperire alle straordinarie esigenze di liquidità delle imprese del settore industriale ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi Garanzia Fidi tra le piccole imprese industriali delle Province di Udine e di Gorizia, di cui alla legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, contributi straordinari per l' ammontare complessivo di lire 1.000 milioni per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dal Consorzio stesso.
Al fine di sopperire all' esigenza di liquidità delle imprese del settore artigiano ricomprese nel territorio interessato dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di settembre e ottobre 1983 e, conseguentemente, delimitato ai sensi della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per le operazioni di credito d' esercizio a breve termine di cui al punto 1, terzo comma, dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21.
I limiti e le modalità degli interventi di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, primo comma, L. R. 33/1986