LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 15
 
La concessione dei benefici di cui agli articoli 11, 13 e 14 è limitata alla parte del danno sofferto eccedente l' eventuale risarcimento effettuato da imprese autorizzate all' esercizio delle assicurazioni.
I benefici di cui agli articoli 13 e 14 sono:
a) cumulabili con quelli previsti a seguito del sisma del Friuli del 1976 dalla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 e sue successive modificazioni e integrazioni;
b) concessi anche qualora la riparazione, la ricostruzione o il rinnovo degli immobili, impianti, macchinari, arredamenti e attrezzature distrutti o danneggiati, nonché la ricostituzione delle scorte siano iniziate, purché non in data antecedente a quella dell' 11 ottobre 1983.