LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e rifinanziamento degli interventi regionali a seguito di eccezionali avversità atmosferiche.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/01/1984
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 12
 
Per le finalità previste dal precedente articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' esercizio 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983 - 1985, a decorrere dall' esercizio 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XV - il capitolo 7003 - con la denominazione: << Fondo per l' assegnazione di contributi in conto capitale per il ripristino dell' efficienza produttiva delle aziende di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, danneggiate in conseguenza del nubifragio del settembre 1983 nell' Alta Carnia >> e con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l' esercizio 1984.
Con deliberazione della Giunta regionale viene stabilita la ripartizione del fondo di cui al precedente comma fra i settori dell' industria, del commercio, dell' artigianato e del turismo. In base a tale ripartizione il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad istituire gli appositi capitoli di spesa, da attribuirsi alle rispettive rubriche di competenza.