LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 giugno 1984, n. 19

Interventi regionali per la ristrutturazione di sale cinematografiche e di sale polifunzionali destinate ad attività culturali, ai fini di un loro adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1984
Materia:
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 3
 Modalità di presentazione delle domande
Le domande di contributo devono essere presentate alla Direzione regionale dei lavori pubblici, entro il mese di marzo di ogni anno e, per il 1984, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le domande devono essere corredate - pena la loro inammissibilità - della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dello stato dell' immobile, nonché ella natura e dell' entità dei lavori da eseguire;
b) preventivo sommario della spesa necessaria per l' esecuzione dei lavori medesimi;
c) relazione dalla quale risultino l' uso attuale e quello previsto dell' immobile, con particolare riguardo al tipo di attività svolta.

I soggetti privati devono produrre altresì una attestazione - con firma debitamente autenticata - con la quale il proprietario si impegna a non alienare il locale oggetto di ristrutturazione, ovvero a non mutare la destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di autorizzazione per l' agibilità del locale medesimo rilasciata dall' autorità competente ad avvenuta esecuzione dei lavori.
Note:
1Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 57/1984
2Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 57/1984