LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 giugno 1984, n. 18

Norma modificativa della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e ulteriori norme di integrazione e di interpretazione autentica concernenti gli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/06/1984
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 5
 
Per le finalità previste dal quarto comma - aggiunto col precedente articolo 1 - dell' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, è autorizzata, in termini sia di competenza che di cassa, la spesa di lire 3 miliardi per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno finanziario 1984, viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5908 con la denominazione: << Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 3 miliardi per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 3 miliardi si fa fronte, per quanto concerne sia la competenza che la cassa, mediante storno di pari importo dal capitolo 6708 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1983 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12/Rag. del 7 febbraio 1984.
Sul precitato capitolo 5908 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.