Art. 6
Per le finalità di cui all' articolo 3, l' Amministrazione regionale costituisce presso la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA un apposito fondo, del quale affida la gestione alla predetta Finanziaria, con contabilità separata.
Al fondo affluiranno le somme necessarie alle operazioni previste al predetto articolo 3, entro il limite ivi indicato ed il loro utilizzo verrà via via autorizzato dalla Giunta regionale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 111, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, L. R. 47/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 189, comma 1, L. R. 5/1994
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 165, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 109, comma 1, L. R. 39/1995
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 79, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.