LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 1984, n. 10

Interventi straordinari a favore della Società Industrie Zanussi SpA di Pordenone e Società controllate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/04/1984
Materia:
220.01 - Industria

Art. 8
 
Alla Giunta regionale, che li esercita attraverso la Direzione regionale dell' industria e dell' artigianato di concerto con la Direzione regionale dei Servizi amministrativi, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.
L' Assessore all' industria ed all' artigianato, di concerto con l' Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA, prima dell' inizio dell' attività del fondo, apposita convenzione per la regolarizzazione dei reciproci rapporti, ivi comprese le modalità dei rientri al bilancio della Regione delle disponibilità attive del fondo, il rimborso delle spese e la remunerazione degli oneri inerenti l' amministrazione del fondo stesso.
Con il decreto del Presidente della Giunta regionale che dispone la cessazione del fondo, o con successivo decreto, saranno, infine, impartite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività patrimoniali del fondo affluiranno al bilancio attivo della Regione.
Note:
1Parole soppresse al secondo comma da art. 75, primo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 111, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 189, comma 2, L. R. 5/1994
4Integrata la disciplina del secondo comma da art. 165, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
5Integrata la disciplina del secondo comma da art. 109, comma 2, L. R. 39/1995
6Integrata la disciplina del secondo comma da art. 79, comma 2, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.