LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 1984, n. 10

Interventi straordinari a favore della Società Industrie Zanussi SpA di Pordenone e Società controllate.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/04/1984
Materia:
220.01 - Industria

Art. 7
 
Tutta l' attività esecutiva o di controllo concernente gli interventi da autorizzare e via via che saranno autorizzati dalla Giunta regionale, ai sensi del precedente articolo, è delegata nella sua veste di mandataria alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia Friulia SpA, che la esercita attraverso i propri organi sociali.
Tutti i poteri di controllo del Collegio sindacale della Friulia SpA sono estesi agli interventi ed operazioni qui considerati ed all' amministrazione del fondo affidato.
Semestralmente è trasmessa, a cura della Friulia SpA, alla Giunta regionale una relazione sull' andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del Collegio sindacale.
Il Presidente della Friulia SpA è investito per le operazioni qui considerate di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, compresa la sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni autorizzate.
Gli atti compiuti dal Presidente della Friulia SpA si presumono nei confronti dei terzi ed anche degli uffici giudiziari, ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio, conformi ai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale, senza necessità si alcuna documentazione dell' esistenza e del contenuto degli stessi.