Art. 21
Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative
L' ammontare dei limiti minimi e massimi delle rimanenti sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie di competenza regionale la cui entità non sia stata rivalutata successivamente al 31 dicembre 1975 è aumentato del cento per cento.
L' ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie inferiore nel minimo a lire quattromila e nel massimo a lire diecimila è elevato, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.
Art. 24
I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all' articolo 2, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza, nonché, qualora gli enti stessi lo ritengano, per la predisposizione di studi nelle materie di cui al sopradetto articolo, punto 1), per sovvenzionare l' attività di osservazione faunistica e di inanellamento dell' avifauna.
I proventi delle sanzioni in materia di igiene e profilassi, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati ai sensi dell'
articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle Unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell' Unità sanitaria locale competente.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 46/1984
2Terzo comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 4, L. R. 14/2010
Art. 25
Definizione dei procedimenti in corso
La definizione dei procedimenti amministrativi per l' applicazione di sanzioni pecuniarie nelle materie di cui all' articolo 1, ivi compresi i procedimenti trasmessi dall' autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora determinato l' ammontare della sanzione, ha luogo con le modalità e le prescrizioni della stessa presente legge.
A tali fini l' Ufficio o il Servizio cui compete istituzionalmente la determinazione ed irrogazione della sanzione, notifica ai soggetti obbligati avviso per detti pagamenti in misura ridotta, nei modi e termini previsti dagli articoli 5, quarto, quinto e sesto comma, e 7 della presente legge.
Per le materie delegate alla notifica predetta provvedono gli organi od uffici degli enti delegati competenti secondo i rispettivi ordinamenti.
Per l' esecuzione forzata dei provvedimenti sanzionatori ineseguiti, se alla data di entrata in vigore della presente legge non si sia dato ancora inizio alla procedura di cui agli articoli 5 e seguenti del RD 14 aprile 1910, n. 639, si applica l' articolo 20 della stessa presente legge.
Art. 26
Abrogazione norme
Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali facciano riferimento alla
legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, la menzione si intende riferita alle norme della presente legge disciplinanti la fattispecie considerata.
Note:
1Terzo comma abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
Art. 28
Norma finanziaria
Le entrate derivanti dall' applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge verranno accertate e riscosse sul capitolo 305 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.
Per le spese derivanti dall' applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 1735 con la denominazione << Spese connesse con l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali (spesa obbligatoria) >>.