LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 5
 Contestazione e notificazione
La violazione, quando sia possibile, è contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione è contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell' incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, è consegnata la copia del processo verbale di accertamento.
Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l' agente verbalizzante inoltra sollecitamente l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvederà a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonché agli eventuali responsabili solidali.
Il processo verbale deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all' estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall' accertamento, fatto salvo il disposto di cui al terzo comma dell' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell' Amministrazione che ha accertato la violazione. Può altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.
Per i residenti all' estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti si applica il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Nell' ipotesi di connessione obiettiva con un reato, trova applicazione il secondo comma dell' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.