LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 3 bis
 (Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 9 dicembre 2025, n. 17 (Codice regionale del commercio e del turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia), previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 18 in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni ivi previste;
b)   ( ABROGATA )
c) articolo 18 in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;
d) articolo 27 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;
e) articolo 28 in materia di vendite straordinarie;
f) articolo 13 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;
g) articolo 53 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.
2 bis. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 17/2025, previste dalle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 119, comma 2, in materia di pubblicità del viaggio;
b) l'articolo 125, comma 5, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti;
c) l'articolo 126, comma 2, in materia di stampa e diffusione di pubblicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche degli stabilimenti balneari, nonché in materia di pubblicità dei prezzi e dei servizi offerti.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 142, comma 1, lettera a), L. R. 17/2025
3Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 142, comma 1, lettera b), L. R. 17/2025
4Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 142, comma 1, lettera c), L. R. 17/2025
5Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 142, comma 1, lettera d), L. R. 17/2025
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 142, comma 1, lettera e), L. R. 17/2025
7Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 142, comma 1, lettera f), L. R. 17/2025
8Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 142, comma 1, lettera g), L. R. 17/2025
9Parole sostituite alla lettera g) del comma 2 da art. 142, comma 1, lettera h), L. R. 17/2025
10Comma 2 bis aggiunto da art. 142, comma 1, lettera i), L. R. 17/2025