LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 21
 Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative
L' ammontare delle sanzioni pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali, incluse quelle depenalizzate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, è aumentato nelle misure stabilite dall' articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L' ammontare dei limiti minimi e massimi delle rimanenti sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie di competenza regionale la cui entità non sia stata rivalutata successivamente al 31 dicembre 1975 è aumentato del cento per cento.
L' ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie inferiore nel minimo a lire quattromila e nel massimo a lire diecimila è elevato, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.