Art. 13
Modalità di pagamento
Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall' obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dal precedente articolo 1, al tesoriere dell' ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.
Il pagamento dell' intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
Dell' effettuato pagamento è data comunicazione, a cura del tesoriere, entro trenta giorni da quello in cui è avvenuto, all' Amministrazione regionale o, rispettivamente, all' ente delegato.
Note:
1Quarto comma sostituito da art. 98, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
2Quinto comma abrogato da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
3Sesto comma abrogato da art. 98, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019