LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1

Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/02/1984
Materia:
170.07 - Sanzioni amministrative

Art. 3 bis
 (Diffida amministrativa)
1. Al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini e imprese, è introdotto, nei casi di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine di cui al comma 3.
2. La diffida amministrativa è applicabile nei casi di violazione delle prescrizioni di cui alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 19, comma 1, in materia di utilizzo della denominazione di outlet in assenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m);
b) articolo 19, comma 2, in materia di separazione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), dalle altre merci;
c) articolo 19, comma 4, in materia di rispetto delle norme che disciplinano i prezzi, le vendite straordinarie e promozionali da parte dei titolari di outlet;
d) articolo 32 in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio;
e) articoli 33, 34, 35, 36 e 37 in materia di vendite straordinarie;
f) articolo 38 in materia di comunicazioni relative alla sospensione, cessazione o cessione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio;
g) articolo 78 in materia di pubblicità dei prezzi per la somministrazione di alimenti e bevande.
3. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore, e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. Essa è contenuta nel verbale di ispezione, consegnato o notificato agli interessati, e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni dalla consegna o notifica del verbale medesimo, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, si provvede a redigere il verbale di accertamento.
4. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 4/2016